Volto coperto a scuola: chi è soggetto al divieto?
Nuovo divieto a scuola per chi copre il volto: chi è interessato e come si applica.
Il divieto di coprire il volto a scuola si applica a chiunque partecipi alle attività scolastiche, compresi studenti, personale scolastico, genitori e soggetti esterni. L’obbligo di rendere visibile il volto è previsto dall’articolo 12 del decreto legge n. 170 del 2026, che vieta di partecipare alle attività curricolari ed extracurricolari con il volto coperto o reso non riconoscibile. La norma non riguarda chi entra a scuola per ragioni estranee alle attività didattiche, come visitatori o personale non autorizzato. L’obiettivo è garantire relazioni interpersonali serene e il riconoscimento reciproco tra chi frequenta o collabora con la scuola.
Chi è soggetto al divieto?
Il divieto si applica a tutti i soggetti che partecipano alle attività scolastiche, compresi gli studenti, il personale scolastico, i genitori e i soggetti esterni. Non è previsto per chi entra a scuola per motivi non legati alle attività didattiche. L’articolo 12 del decreto legge n. 170 del 2026 chiarisce che chiunque acceda ai locali e agli spazi della scuola per partecipare alle sue attività è tenuto a rendere visibile il volto. Questo include, ad esempio, i colloqui tra genitori e insegnanti, le gite didattiche e le attività extracurricolari.
La norma si applica a tutti i partecipanti alle attività scolastiche, senza distinzioni di ruolo. Non è previsto per chi entra a scuola per ragioni estranee alle attività didattiche, come visitatori o personale non autorizzato. L’obbligo di rendere visibile il volto è esteso a genitori, docenti, personale amministrativo e a chiunque acceda ai locali scolastici per partecipare alle attività. Il dirigente scolastico ha il compito di accertare eventuali violazioni e di redigere un atto di accertamento, che deve indicare i passaggi successivi del procedimento e le modalità per difendersi.
Eccezioni e sanzioni
Le eccezioni al divieto sono previste per ragioni sanitarie certificate o per esigenze didattiche specifiche. Ad esempio, l’uso di dispositivi medici o di protezioni individuali, come le mascherine per patologie, non è considerato una violazione. Inoltre, attività come laboratori di scienze, teatro con maschere o sport con caschi non sono soggette al divieto. La violazione, se accertata, è sanzionata dal prefetto con una multa di 333 euro, con la possibilità di pagamento ridotto entro sessanta giorni.
Il dirigente scolastico ha il compito di rilevare il fatto e compilare un atto di accertamento. L’atto deve indicare in modo preciso l’identità del trasgressore, le modalità con cui il volto è stato coperto e la verifica che non ricorrono le eccezioni previste dalla legge. Per i minorenni, la sanzione è applicata ai genitori o a chi aveva il dovere di sorvegliare il minore. In caso di violazione da parte di un genitore o di un soggetto maggiorenne, la contestazione può essere immediata.
Un caso concreto riguarda una madre che si presenta a scuola per un colloquio con gli insegnanti del figlio, indossando un velo che le copre interamente il volto. Il dirigente scolastico le chiede se ricorrano ragioni sanitarie certificate, ma la donna risponde di no. L’atto di accertamento è redatto, indicando la qualità della donna come genitore partecipante all’attività e il tipo di indumento utilizzato. La donna è informata della possibilità di pagare in misura ridotta e delle modalità per difendersi davanti al prefetto.
