Nuove regole per lo skipper professionista: semplificazioni e cambiamenti inattesi

Nuove normative per lo skipper professionista: semplificazioni, esoneri e modifiche inattese del decreto 167 del 9 ottobre 2026.

Il decreto dirigenziale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 167 del 9 ottobre 2026 introduce nuove regole per conseguire il titolo di Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, l’abilitazione dello skipper professionista. L’intervento, che sostituisce il precedente decreto del 14 marzo 2025, n. 40, modifica le modalità d’esame, amplia gli esoneri e chiarisce aspetti importanti dell’attività professionale. Tra le novità, torna la possibilità di lavorare come autonomo, dopo un inatteso dietrofront ministeriale che aveva limitato questa opzione.

Esami e esoneri: semplificazioni e nuove condizioni

Il nuovo decreto introduce semplificazioni attese, riconoscendo qualifiche maturate all’estero e riducendo alcuni requisiti. L’esonero dalla prova teorica è riservato a chi possiede da almeno 10 anni una patente nautica di categoria A senza limiti dalla costa e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: essere stato iscritto per almeno dieci anni al Registro delle imprese o al REA con codici ATECO specifici, o aver stipulato contratti di lavoro per il comando di unità da diporto per almeno 18 mesi. Il periodo richiesto si dimezza rispetto al precedente regime, e il requisito non è più legato a una finestra temporale ormai chiusa.

La modifica è significativa, poiché permette a chi ha maturato l’esperienza anche in tempi successivi al decreto.

Resta invariato l’esonero dalla sola prova di carteggio per i titolari di patente nautica di categoria A senza limiti dalla costa, purché in corso di validità. Il riferimento temporale, però, cambia: non è più necessario possedere il requisito entro la data di entrata in vigore del decreto, ma basta averlo al momento della presentazione della domanda d’esame. Questa possibilità diventa così strutturale.

Specializzazione vela e certificazioni radio

La specializzazione vela, che viene annotata sul titolo professionale, è riconosciuta ora senza esami a determinate categorie di esperti velisti e istruttori della Federazione Italiana Vela, della Lega Navale Italiana e della Marina Militare. Una semplificazione che valorizza qualifiche ed esperienze già maturate nell’ambito della vela, evitando di sottoporre nuovamente a verifica competenze riconosciute attraverso percorsi specifici. Il decreto interviene anche sul riconoscimento dei certificati radio, precisando che il certificato SRC (Short Range Certificate) non ha scadenza. Viene inoltre distinta la documentazione rilasciata dagli Stati aderenti alla CEPT, la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, da quella proveniente da Paesi non aderenti. In quest’ultimo caso può rendersi necessaria una valutazione delle carte da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Modifiche al regime di lavoro e domande già presentate

Il decreto disciplina anche il passaggio dal vecchio al nuovo regime, tutelando le procedure già avviate e i titoli conseguiti. Le domande presentate durante la vigenza del decreto n. 40/2025 continuano a essere disciplinate da quel provvedimento. Chi ha presentato domanda secondo il precedente regime allegando un certificato radio IYT può essere ammesso all’esame con riserva, ma dovrà procurarsi un certificato radio valido prima del rilascio del titolo. I titoli già rilasciati sulla base del decreto n. 40/2025 conservano la loro validità.

Il certificato di addestramento “Sicurezza personale e responsabilità sociali” deve essere adeguato alle nuove disposizioni entro 24 mesi dalla data di emissione. Il ripristino in extremis del lavoro autonomo, dopo la brusca parentesi del decreto n. 164, resta l’immagine più efficace di questa continua messa a punto e probabilmente anche la spia di orientamenti opposti nelle stanze ministeriali.