La Cassazione: “Da carabinieri falso per coprire responsabilità” nel caso Cucchi
Cassazione condanna falso per coprire responsabilità nel caso Cucchi
La Cassazione ha confermato l’assoluzione del colonello Lorenzo Sabatino e ha rigettato i ricorsi dei carabinieri nel caso Stefano Cucchi, ritenendo che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire eventuali responsabilità degli appartenenti al “Gruppo Roma” nella morte del giovane. La sentenza, prodotta dalla quinta sezione penale, ha evidenziato come le annotazioni di servizio fossero state realizzate con caratteristiche redazionali sostanzialmente identiche, rendendo difficile l’identificazione delle differenze e indicando un intento di occultare modifiche apportate. La stessa circostanza è stata considerata indicativa di un obiettivo di copertura, con una valutazione tutt’altro che illogica.
La volontà di impedire ipotesi di responsabilità
Secondo le motivazioni della sentenza, la “lineare” ricostruzione delle sentenze di merito ha evidenziato una chiara volontà di impedire che le precarie condizioni fisiche di Cucchi, riscontrate dai due piantoni, potessero far ipotizzare che fossero state originate da situazioni verificatesi tra l’arresto e il collocamento nella camera di sicurezza. Queste condizioni, se ricondotte alle responsabilità degli appartenenti all’Arma, avrebbero potuto mettere in luce eventuali comportamenti negligenti o inadeguati da parte dei carabinieri. La Cassazione ha ritenuto che questa volontà fosse puntualmente ricostruita e che fosse finalizzata a occultare eventuali responsabilità.
La mancanza di elementi per accusare Sabatino
Per quanto riguarda la posizione del colonello Sabatino, la Cassazione ha sottolineato che non esiste alcun elemento fattuale che possa far ritenere che abbia agito con il dolo richiesto. Non è stato indicato alcun dato che possa supportare l’ipotesi di una consapevolezza da parte di Sabatino della partecipazione del collega Cavallo al confezionamento delle false annotazioni. L’ipotesi di una consapevolezza da parte di Sabatino della partecipazione del collega Cavallo al confezionamento delle false annotazioni è rimessa al dato di una possibile interlocuzione tra i due imputati, basata solo su un rapporto professionale e sulla vicinanza fisica dei rispettivi uffici. Questo elemento, tuttavia, è stato considerato del tutto indimostrato e fondato su ricostruzioni congetturali.
La sentenza, che ha un volume di circa 90 pagine, ha rigettato i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in appello l’intervenuta prescrizione o condanna. Tra i prescritti sono inclusi il generale Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e Francesco Cavallo. La Cassazione ha ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire eventuali responsabilità dei carabinieri appartenenti al “Gruppo Roma”, al cui vertice si trovava Casarsa. La sentenza ha confermato l’assoluzione di Sabatino e ha sottolineato la mancanza di prove sufficienti per accusarlo di dolo.
La Cassazione ha quindi ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire eventuali responsabilità, ma non ha attribuito alcuna colpa a Sabatino né ha confermato accuse specifiche nei suoi confronti. La sentenza ha sottolineato la mancanza di elementi fattuali per supportare l’ipotesi di dolo e ha ritenuto che le ricostruzioni congetturali non siano sufficienti a fondare accuse. La decisione ha chiuso un lungo iter giudiziario che ha visto la Cassazione riconoscere la prescrizione o la condanna per alcuni dei protagonisti del caso Cucchi.
