Infortunio in palestra, ragazza chiedeva 106mila euro: giudice assegna 28mila, “colpa anche sua”
Alunna infortunata in palestra chiedeva 106mila euro, giudice assegna 28mila: colpa anche sua.

Una studentessa di 17 anni ha subito un infortunio durante un’ora di ginnastica, causando una caduta che ha lesionato ginocchio e caviglia sinistra. La ragazza ha avanzato una richiesta di risarcimento di 106mila euro, ma il giudice del Tribunale di Lecce ha stabilito un importo di 28mila euro, attribuendo una quota di responsabilità anche alla studentessa. L’episodio, avvenuto il 26 gennaio 2017, ha visto la docente di scienze motorie allontanarsi per recuperare gli attrezzi, lasciando la classe da sola e con le spalle rivolte agli studenti.
Il giudice ha stabilito che il Ministero dell’Istruzione è responsabile per l’infortunio, ma ha ridotto il risarcimento a causa della concorrenza di colpa della studentessa. La sentenza ha anche chiarito che la scuola, come organo dello Stato, non è esente da responsabilità. La docente, invece, è stata criticata per non aver garantito una supervisione adeguata durante l’ora di ginnastica. La sentenza ha sottolineato che l’obbligo di vigilanza durante le lezioni di educazione fisica è particolarmente intenso.
Concorso di colpa e riduzione del risarcimento
Secondo il giudice, la studentessa aveva 17 anni e, pur essendo maggiorenne, era in grado di percepire i rischi connessi a movimenti non corretti. La sua condotta, però, ha concorso alla produzione del danno. Il tribunale ha stabilito che la responsabilità del Ministero è al 60%, mentre il 40% è a carico della ragazza. Il risarcimento totale, calcolato in base alla Tabella Unica Nazionale, è stato fissato a 28mila euro, ridotto anche per l’indennità già percepita per la “diaria da gesso”. La responsabilità non è solo della scuola, ma anche della studentessa. Le compagnie assicurative sono state condannate a tenere indenne il Ministero, coprendo le somme che dovrà pagare. Il giudice ha anche stabilito che le spese legali saranno compensate per metà tra le parti. La richiesta di condanna della scuola per resistenza temeraria è stata respinta, considerata oggettivamente controversa.
Un caso che ha scosso la comunità scolastica
La sentenza, depositata il 27 luglio 2026, ha suscitato dibattito sulla responsabilità dei docenti durante le attività fisiche. Il giudice ha sottolineato che la presenza o l’assenza dello sguardo del docente può determinare la differenza tra un infortunio e un risarcimento. La vicenda, che ha impiegato nove anni per essere risolta, ha messo in luce la complessità delle responsabilità in contesti educativi. La docente, che aveva le spalle girate, ha ammesso di non aver visto la caduta, un fatto ritenuto decisivo dal giudice.
La sentenza ha chiarito che la scuola non è immune da responsabilità. Il giudice ha anche ricordato che l’educazione fisica è insegnamento tecnico, e la docente doveva vigilare. La responsabilità del Ministero è stata fissata al 60%, ma la studentessa ha contribuito al danno. Il caso ha messo in luce la necessità di una supervisione adeguata durante le lezioni di ginnastica, anche se la docente non era presente.
