Femminicidio Giulia Tramontano, la Corte esclude la premeditazione per Impagnatiello
La Corte d’Assise d’Appello di Milano conferma ergastolo a Impagnatiello per il femminicidio di Giulia Tramontano, escludendo la premeditazione.

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, l’ex barman accusato di aver ucciso con 37 coltellate la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, il 27 maggio 2023. La sentenza, depositata il 3 settembre 2025, ha escluso l’aggravante della premeditazione, stabilendo che l’idea di uccidere è nata nelle ultime ore prima del delitto, non in un piano coltivato da mesi. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti: la famiglia della vittima ha espresso amarezza, mentre i giudici hanno ribadito che il diritto penale non può prescindere dalle prove.
La decisione della Corte: nessuna premeditazione
Secondo le motivazioni della sentenza, non vi sono prove che consentano di retrodatare il proposito di assassinare Giulia Tramontano rispetto al giorno in cui l’ha accoltellata. I giudici hanno analizzato la sequenza degli eventi e hanno individuato il momento cruciale nel pomeriggio del 27 maggio, quando la compagna decise di affrontarlo davanti ai colleghi al bar. In quel momento, come ricostruisce un testimone, Giulia gli disse: «Io sono davanti al tuo lavoro che credo che da oggi non lo sarà più». L’imputato, nel tentativo di arginare l’umiliazione, rispose: «Avvisami quando stai per arrivare, avvisami». È in quell’intervallo temporale – tra il rientro a casa dell’imputato alle 17 e quello di Giulia alle 19 – che, secondo la Corte, matura la decisione di uccidere.
La Corte ha ritenuto che due ore non siano sufficienti per soddisfare il requisito cronologico della premeditazione. Non un raptus, ma nemmeno un disegno preordinato a lungo: i giudici parlano di dolo di proposito, una decisione meditata e mantenuta per un breve lasso di tempo. «L’idea di ricorrere alla violenza omicida si è radicata persistendo ostinatamente fino al compimento del delitto», scrivono, sottolineando che l’imputato ebbe modo di scegliere arma, luogo e modalità, agendo «di sorpresa» e impedendo a Giulia Tramontano ogni difesa.
Il veleno e la motivazione degli avvelenamenti
Un passaggio decisivo riguarda gli avvelenamenti con topicida che Impagnatiello somministrò a Giulia nei mesi precedenti. Il primo grado aveva letto in quei gesti un indizio di premeditazione; l’appello ha rovesciato questa prospettiva. Nelle motivazioni si chiarisce che l’avvelenamento mirava non alla morte della donna, ma all’interruzione della gravidanza: «L’obiettivo era l’aborto del feto e non l’omicidio della madre», si legge. Per l’imputato, il nascituro era percepito come il vero «problema per la sua carriera, per la sua vita».
La distinzione tra avvelenamento e omicidio è cruciale per la valutazione della premeditazione. Questa distinzione è cruciale: se il veleno non era finalizzato a sopprimere Giulia, viene meno la possibilità di retrodatare l’intento omicidiario. Neppure le possibili manovre compiute nell’attesa di Giulia – spostare un tappeto, fare spazio tra i mobili, forse coprire un divano con un telo – sono state ritenute importanti. Per la Corte, infatti, «è irrilevante conoscere quali azioni siano state compiute in quelle due ore di attesa»: l’essenziale è ciò che avveniva nella mente dell’imputato.
La sentenza ha confermato le aggravanti della crudeltà e del vincolo della convivenza. Il delitto viene descritto come una «furia rabbiosa», una «punizione da infliggere». Le 37 coltellate, di cui 11 quando Giulia era ancora viva e 24 dirette al collo, sono definite «lesioni inutilmente afflittive», prova della brutalità dell’aggressione. La famiglia Tramontano ha reagito con amarezza, affermando: «L’ha avvelenata per sei mesi, poi l’ha uccisa. Per lo Stato non è premeditazione», ha protestato la sorella Chiara. I giudici, però, hanno ribadito che il diritto penale non può prescindere dalle prove.
