Mario Roggero resta in carcere senza differimento della pena, il tribunale respinge la richiesta
Il tribunale di Milano respinge la richiesta di differimento per Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere.
Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante una rapina alla sua gioielleria di Grinzane Cavour, resta in carcere senza differimento della pena. I giudici del Tribunale di sorveglianza di Milano hanno respinto la richiesta presentata dai suoi legali, che mirava a permettergli di attendere a casa la decisione del presidente della Repubblica sulla domanda di grazia. La decisione è stata respinta, in quanto il differimento dell’esecuzione della pena legato alla presentazione di una domanda di grazia può essere applicato soltanto se la pena non è ancora iniziata.
Il differimento della pena e le sue condizioni
Il differimento della pena è un istituto previsto dall’articolo 147 del Codice penale, che consente, in determinate circostanze, di rinviare temporaneamente l’esecuzione di una condanna. Non è una cancellazione della pena e non coincide con la grazia, che è una misura di clemenza di competenza del presidente della Repubblica. La legge contempla diverse situazioni, tra cui la presentazione di una domanda di grazia, la grave infermità fisica del condannato e alcune condizioni legate alla gravidanza e alla maternità. I presupposti e le modalità cambiano a seconda del motivo per cui viene chiesto il rinvio.
La domanda di grazia e il procedimento
La domanda di grazia presentata dalla moglie di Roggero al presidente della Repubblica segue un percorso distinto rispetto alla richiesta di differimento. Il procedimento per la grazia non si traduce automaticamente in una scarcerazione e il suo esito non è anticipato dalle decisioni dei tribunali di sorveglianza. Dopo il provvedimento di Milano, Roggero rimane detenuto a Bollate mentre prosegue l’iter relativo alla domanda di clemenza. La difesa ha indicato la possibilità di impugnare la decisione di Torino davanti alla Corte di Cassazione.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha inoltre rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Torino si era già pronunciato sulla richiesta il 9 settembre. La ripresentazione dell’istanza è stata quindi considerata inammissibile, anche per evitare che la stessa domanda venga reiterata aggirando le regole sulle impugnazioni. La decisione spetta al tribunale di sorveglianza competente, chiamato a verificare se ricorrono le condizioni previste dalla legge. La difesa ha indicato che la richiesta di differimento era volta a permettere a Roggero di attendere a casa la decisione del presidente della Repubblica sulla domanda di grazia. Tuttavia, il tribunale ha ritenuto che la pena fosse già iniziata e quindi non fosse applicabile il differimento. Il caso permette di capire che cosa prevede questo istituto giuridico, che non è una cancellazione della pena ma un rinvio temporaneo in determinate condizioni.
