La Cassazione annulla condanne contro l’ex Pm Angioni, il procedimento torna al Pm

La Cassazione annulla condanne contro l’ex Pm Maria Angioni, il procedimento torna al Pm.

La Cassazione annulla condanne contro l’ex Pm Angioni, il procedimento torna al Pm
La Cassazione annulla condanne contro l’ex Pm Angioni, il procedimento torna al Pm

La Cassazione ha annullato le condanne inflitte all’ex Pm Maria Angioni, che aveva indagato sulla scomparsa di Denise Pipitone. Il procedimento, che riguardava l’accusa di false dichiarazioni al pubblico ministero, è tornato nelle mani del Pm, come stabilito nella sentenza depositata il 4 febbraio scorso. La Suprema corte ha accolto una delle due principali tesi della difesa, riguardante la mancata sospensione del procedimento prima della definizione del processo “madre”, mentre ha respinto l’altra, relativa all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Angioni come testimone.

La sospensione del procedimento è stata accolta

La Cassazione ha ritenuto corretta la censura relativa alla mancata sospensione del procedimento a carico dell’indagata prima che fosse definito il processo principale. I giudici di legittimità hanno bollato come pretestuosa la distinzione fatta dalla Corte d’Appello, che aveva distinto tra la causa contro Angioni e quella a carico di poliziotti per le esternazioni via Tv. La Suprema corte ha sottolineato che la mancata sospensione ha comportato l’annullamento delle sentenze di condanna e la restituzione degli atti al Pm per un eventuale proseguimento.

La Cassazione ha chiarito che la sospensione del procedimento non preclude il compimento di atti urgenti. La Corte ha preso le distanze dalla sentenza “Cedro”, che aveva limitato il potere del Pm a compiere atti urgenti. La Suprema corte ha ritenuto che il riferimento al “procedimento” e non al “processo” fosse debole e atecnico, e ha preferito valutare l’assenza di una norma che vieti gli atti urgenti.

La validità degli atti di indagine durante la sospensione

La Corte ha stabilito che anche gli atti compiuti dal Pm durante la sospensione del procedimento, diversi da quelli non rinviabili, sono validi, a meno che non pregiudichino l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza dell’indagato. La Cassazione ha chiarito che non è possibile considerare gli atti compiuti durante la sospensione come totalmente inutilizzabili, ma neppure indenni da sanzioni processuali.

La nullità assoluta riguarda solo l’interferenza di organi diversi dalla pubblica accusa. La Cassazione ha stabilito che la nullità assoluta e insanabile riguarda solo l’interferenza di organi diversi dalla pubblica accusa nella formulazione dell’imputazione, non l’esercizio del diritto d’azione da parte del Pm. Il procedimento, dunque, è tornato nelle mani del Pm, come organo che aveva iniziato l’indagine quando è intervenuta la sospensione per legge.

L’avvocato Stefano Giordano, che difende l’ex Pm Angioni, ha espresso soddisfazione per la tesi sulla sospensione accolta dalla Cassazione. «La Sesta Sezione Penale ha annullato le sentenze di Tribunale di Marsala e Corte d’Appello di Palermo, accogliendo la tesi che la difesa sosteneva sin dal primo grado: il procedimento contro la dottoressa Angioni doveva essere sospeso ope legis. Il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale quando non poteva, e i giudici di merito non se ne sono accorti. È un errore grave, che pesa ancor di più alla luce dell’accanimento processuale subito da un magistrato che aveva soltanto esercitato il proprio diritto di critica sulle indagini per la scomparsa di Denise Pipitone», ha commentato.

Per l’ex Pm Angioni resta in piedi un secondo processo per diffamazione nei confronti dell’ispettore di polizia Vincenzo Tumbiolo, che le era costato una condanna in primo grado a quattro mesi di reclusione. La Cassazione ha annullato la decisione e ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Monza per competenza territoriale, dove è fissata una prima udienza per il 16 giugno 2026.