Diritti del caregiver: il lavoro vicino a casa del familiare con disabilità non è più un diritto a richiesta
La Legge 104 garantisce il diritto di lavorare vicino a casa del familiare con disabilità, ma solo se il posto c’è e il rifiuto è motivato.

La Legge 104 e il diritto al trasferimento
La Legge 104, che tutela i caregiver, prevede che chi assiste un familiare con disabilità grave possa chiedere di lavorare nella sede più vicina a casa sua. L’azienda non può rifiutare senza motivazioni concrete. Una sentenza del Tribunale di Napoli Nord ha confermato questa tutela, riconoscendo il diritto a una sede di lavoro vicina a casa del familiare assistito. Il rifiuto generico non è più sufficiente a bloccare la richiesta, e l’azienda deve dimostrare con fatti concreti perché il trasferimento non sia possibile. Il diritto non è assoluto, ma va bilanciato con le esigenze dell’azienda.
Chi ha diritto al trasferimento e come richiederlo
Il diritto al trasferimento è riservato al caregiver che assiste un familiare con disabilità grave. Non è necessario convivere con la persona assistita, né è richiesta la presenza di altri membri della famiglia che possano occuparsene. Il trasferimento può essere richiesto al momento dell’assunzione o in qualsiasi momento della carriera. L’unica condizione tecnica è che l’azienda o l’ente abbia più sedi, e almeno una di esse sia vicina a casa del familiare. È importante verificare se nella sede richiesta ci sono posti liberi o assunzioni recenti compatibili con il ruolo.
Le sentenze più recenti hanno chiarito che il rifiuto non può essere generico: l’azienda deve fornire motivazioni specifiche e documentate. Un caso emblematico è stato quello di un tecnico di RFI che aveva ottenuto un trasferimento da Bologna a Napoli per assistere la madre con disabilità, ma aveva visto il rifiuto revocato. La Cassazione ha scoperto che RFI aveva assunto nuovo personale in entrambe le sedi, confermando che il posto c’era e il trasferimento doveva essere concesso. Un altro trucco spesso usato è nascondersi dietro le regole del contratto collettivo, come punteggi e graduatorie di mobilità. Ma la Corte d’Appello di Firenze ha chiarito che queste regole non possono bloccare un diritto che nasce dalla legge: se il posto c’è, va dato.
Tutto questo vale anche nella scuola e nel pubblico impiego, con qualche differenza: nel pubblico il diritto è pieno se c’è un posto vacante, mentre in altri casi (ad esempio i trasferimenti a domanda) può prevalere l’esigenza di servizio. Se il trasferimento viene rifiutato senza motivi seri e documentati, è possibile rivolgersi a un avvocato del lavoro, a un patronato o a un sindacato per far valere il diritto, anche in tribunale. La tendenza delle sentenze più recenti è chiara: chi assiste un familiare con disabilità grave ha un diritto solido.
La Legge 104 non dà solo diritto ai permessi mensili per assistere un familiare con disabilità. C’è un articolo specifico (il 33, comma 5) che prevede che chi assiste un familiare con disabilità grave può chiedere di essere assegnato alla sede di lavoro più vicina a casa sua, e non può essere trasferito altrove senza dare il proprio consenso. Il diritto può essere richiesto al momento dell’assunzione, oppure anche dopo, in qualsiasi momento della carriera. Unica condizione “tecnica”: l’azienda o l’ente devono avere davvero più sedi, e una di queste deve essere vicina a casa del familiare. Attenzione però: la legge dice “ove possibile”, quindi non è un diritto assoluto, ma va bilanciato con le esigenze dell’azienda. Il messaggio è chiaro: oggi è il datore di lavoro che deve dimostrare, con fatti concreti, perché il trasferimento non è possibile.
